E.5 La Direttiva europea sull'accessibilità del web

La Direttiva europea sull’accessibilità del web (Direttiva 2016/2102 [i.28]) è una direttiva di armonizzazione minima. Ciò significa che tutti gli Stati membri dell’UE e i paesi EFTA devono soddisfare almeno i requisiti minimi di cui alla Direttiva. Ogni paese può scegliere di andare oltre questi requisiti nella propria legislazione nazionale quando si tratta sia di requisiti che di ambito di applicazione.

La Direttiva riguarda almeno gli enti pubblici e alcune organizzazioni di proprietà, finanziate o guidate dal settore pubblico.

NOTA: La definizione di ente del settore pubblico si riferisce alla Direttiva sugli appalti (Direttiva 2014/24/ UE [i.40]), articolo 2, paragrafo 1, punto 4, che definisce gli “organismi di diritto pubblico” come organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

  • sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
  • sono dotati di personalità giuridica; e
  • sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

La maggior parte dei requisiti relativi alla Direttiva europea sull’accessibilità del web si trovano nei punti 9, 10 e 11, che riguardano siti web, documenti e software. L’elenco completo dei requisiti è elencato nei prospetti dell’appendice A. La Direttiva riguarda anche le reti Intranet ed Extranet, che devono soddisfare i requisiti del punto 9 per il contenuto web e il punto 10 per i documenti.

Esistono diversi periodi di tolleranza per diversi tipi di contenuto e ci sono anche eccezioni ai contenuti coperti dalla Direttiva. Per esempio, i video in tempo reale non sono coperti dalla Direttiva. Ciò significa che i requisiti 9.1.2.4 per i siti web, 10.1.2.4 per i documenti e 11.1.2.4 per le applicazioni mobili non sono rilevanti per soddisfare i requisiti della Direttiva.

Si noti che la direttiva prevede anche altri requisiti, per esempio sul monitoraggio e le dichiarazioni di accessibilità. Questi non sono coperti dalla norma EN 301 549.