A. Appendice A (informativa): Relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102

Il presente documento è stato elaborato nell’ambito della richiesta di standardizzazione C della Commissione (2017) 2585 finale [i.27] per fornire un mezzo volontario di conformità ai requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102 sull’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili di enti pubblici [i.28].

Una volta che il presente documento è citato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi di tale Direttiva, la conformità ai punti normativi del presente documento indicate nei prospetti A.1 e A.2 conferisce, nei limiti del campo di applicazione del presente documento, una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di tale Direttiva e ai regolamenti EFTA associati.

I requisiti elencati nel prospetto A.1 si applicano a:

  • pagine web (come specificate al punto 3.1);
  • documenti che sono pagine web;
  • documenti che sono incorporati nelle pagine web e che sono utilizzati nella rappresentazione o che sono destinati a essere rappresentati insieme alla pagina web in cui sono incorporati;
  • documenti, compresi i moduli, che possono essere scaricati da pagine web ma che non sono né incorporati né destinati ad essere rappresentati insieme alla pagina web da cui vengono forniti;
  • software che è una pagina web; oppure
  • software incorporato nelle pagine web e utilizzato nella rappresentazione o destinato alla rappresentazione insieme alla pagina web in cui è incorporato.

I requisiti elencati nel prospetto A.2 si applicano alle applicazioni mobili che forniscono un’interfaccia utente incluso il contenuto (come documenti e moduli) presente nel software o fornito dal software.

NOTA 1: Secondo la Direttiva 2016/2102 [i.28]: ” Il contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili comprende informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli scaricabili e forme di interazione a due vie, per esempio l’elaborazione di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento.”

NOTA 2: L’appendice A è un elemento richiesto in tutte le norme armonizzate. Il suo scopo è spiegare in che modo è possibile soddisfare i requisiti essenziali di una Direttiva. I prospetti A.1 e A.2 sono pertanto limitati a quegli elementi che fanno riferimento ai requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102 [i.28].

NOTA 3: L’appendice A descrive come la norma si riferisce alla Direttiva europea sull’accessibilità del web. Oltre ai requisiti minimi di cui ai punti 9, 10 e 11, alcuni dei requisiti di cui ai punti 5, 6, 7 e 12 possono anche essere rilevanti per soddisfare la Direttiva in situazioni specifiche. I prospetti dell’appendice A mostrano quali requisiti sono pertinenti.

NOTA 4: Poiché la Direttiva sull’accessibilità del web (UE) 2016/2102 “non si applica ai media basati sulla trasmissione in diretta”, i seguenti requisiti non sono elencati nei prospetti A.1 e A.2. Sono, tuttavia, requisiti richiesti per rendere accessibili i media trasmessi in tempo reale.

  • 9.1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale)
  • 10.1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale)
  • 11.1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale).

Chiave di lettura delle colonne dei prospetti A.1 e A.2:

Requisito:

  • N: Un identificativo univoco per una riga del prospetto che può essere utilizzato per identificare un requisito.
  • Requisiti essenziali della Direttiva: Identificazione dell’articolo / degli articoli che specificano il requisito della Direttiva.
  • Punto del presente documento: Identificazione del punto o dei punti che specificano il requisito nel presente documento a meno che un altro documento non sia referenziato esplicitamente.

Condizionalità del requisito:

  • U/C: “U” indica che la conformità con il punto è richiesta incondizionatamente. “C” indica che la conformità con il punto è richiesta solo se la condizione specificata è soddisfatta.
  • Condizione: Per i requisiti condizionali questa colonna descrive la condizione che deve essere soddisfatta affinché la conformità con il punto sia obbligatoria.

Valutazione: Indica il punto del presente documento che contiene il metodo di valutazione pertinente.

La presunzione di conformità rimane valida solo fino a quando un riferimento al presente documento è mantenuto nell’elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli utenti del presente documento dovrebbero consultare frequentemente l’ultimo elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Altre normative dell’Unione potrebbero essere applicabili al prodotto/ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente documento.