Domande frequenti
In questa sezione trovi le domande frequenti sull'accessibilità dei prodotti ICT, organizzate per argomento. I collegamenti alle fonti ufficiali sono disponibili nel testo.
Generalità
È la normativa europea che introduce requisiti comuni di accessibilità per una serie di prodotti di consumo, così che possano essere utilizzati anche dalle persone con disabilità. Gli obblighi della direttiva relativi ai prodotti si applicano agli operatori economici del settore pubblico e del settore privato. Per «operatori economici» si intendono, ai sensi della direttiva, i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori e i distributori. La direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025.
L’European Accessibility Act individua le categorie di prodotti nella direttiva (UE) 2019/882. Rientrano nell’EAA i seguenti prodotti di consumo:
- Sistemi hardware informatici generici per consumatori e relativi sistemi operativi – come, ad esempio, personal computer fissi (desktop) e portatili (notebook), tablet e i relativi sistemi operativi.
- Terminali self-service – a titolo esemplificativo terminali di pagamento (POS), sportelli bancomat (ATM), macchine per l’emissione di biglietti (biglietterie automatiche di treni, metro e parcheggi, distributori di titoli di trasporto ed emettitrici eliminacode negli uffici bancari), terminali per il check-in in aeroporto e terminali interattivi per la fornitura di informazioni, compresi gli schermi informativi interattivi; sono esclusi i terminali integrati in veicoli, aeromobili, navi o treni.
- Apparecchiature terminali per le comunicazioni elettroniche con capacità interattive – rientrano ad esempio smartphone e telefoni cellulari, nonché i router e i modem utilizzati per accedere ai servizi di comunicazione elettronica.
- Apparecchiature terminali per l’accesso ai servizi di media audiovisivi – come smart TV, decoder e set-top box.
- Lettori di libri elettronici (e-reader) – i dispositivi dedicati alla lettura di e-book.
L’accessibilità digitale si fonda su quattro principi, riassunti nell’acronimo inglese POUR (Perceivable, Operable, Understandable, Robust). Di seguito le definizioni ufficiali tratte dalle linee guida del W3C , con un esempio per ciascuno:
- Percepibile (Perceivable). «Le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente devono essere presentati agli utenti in modi in cui essi possano percepirli.» Rientrano qui le alternative testuali per le immagini, i sottotitoli per i video e un contrasto sufficiente tra testo e sfondo.
- Utilizzabile (Operable). «I componenti e la navigazione dell’interfaccia utente devono essere utilizzabili.» Significa, ad esempio, poter usare tutte le funzioni anche con la sola tastiera, senza obbligo di mouse.
- Comprensibile (Understandable). «Le informazioni e il funzionamento dell’interfaccia utente devono essere comprensibili.» Richiede un linguaggio chiaro, comportamenti prevedibili e messaggi di errore che aiutano a correggere.
- Robusto (Robust). «I contenuti devono essere abbastanza robusti da poter essere interpretati in modo affidabile da un’ampia varietà di programmi utente, comprese le tecnologie assistive.» Si traduce in un codice ben strutturato, compatibile con i lettori di schermo e le altre tecnologie assistive.
Perché permette a tutte le persone di usare in autonomia prodotti digitali. Ne beneficiano le persone con disabilità visive, uditive, motorie o cognitive, che utilizzano tecnologie assistive – come lettori di schermo, ingranditori di schermo, tastiere speciali o comandi vocali – per interagire con i dispositivi. Secondo la Commissione europea, oltre 87 milioni di persone nell’Unione convivono con una qualche forma di disabilità, a cui si aggiunge una popolazione anziana in crescita. L’accessibilità risponde a esigenze diverse, migliora l’esperienza d’uso per tutti ed è, in molti casi, un obbligo di legge.
Quadro normativo
Il quadro si articola su due direttive europee, ciascuna recepita in Italia con un proprio provvedimento:
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Direttiva (UE) 2016/2102 – Web Accessibility Directive (WAD). Riguarda l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti del settore pubblico. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, che ha aggiornato la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (nota come «Legge Stanca»).
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Direttiva (UE) 2019/882 – European Accessibility Act (EAA). Riguarda i prodotti di consumo, anche di operatori privati. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, applicabile dal 28 giugno 2025.
Entrambe fanno riferimento alla EN 301 549 come standard tecnico di riferimento per l’accessibilità.
Gli obblighi si applicano ai prodotti immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025; i prodotti messi a disposizione sul mercato prima di tale data non sono soggetti ai nuovi requisiti. La decorrenza è stabilita dall’ articolo 31 della Direttiva (UE) 2019/882.
Standard di riferimento
È la norma tecnica europea elaborata congiuntamente dai tre organismi europei di normazione: CEN, CENELEC ed ETSI: specifica i requisiti di accessibilità funzionali applicabili ai prodotti e servizi ICT, nonché una descrizione delle procedure di prova e della metodologia di valutazione per ogni requisito di accessibilità in una forma adatta ad essere utilizzata negli appalti pubblici in Europa. La norma è destinata all’uso con tecnologie basate sul Web, tecnologie non web e uso ibrido. Include sia software che hardware oltre ai servizi. È destinata all’uso da parte sia di fornitori che di chi si occupa degli acquisti, ma si prevede che sarà utilizzata anche da molti altri
La norma contiene i requisiti funzionali necessari e fornisce un documento di riferimento in modo tale che se le procedure sono seguite da attori diversi, i risultati dei test sono simili e l’interpretazione di tali risultati è chiara. Le descrizioni dei test e la metodologia di valutazione inclusi nella norma sono elaborati con un livello di dettaglio conforme alla norma ISO/IEC 17007:2009 in modo che i test di conformità possano fornire risultati conclusivi.
Si compone di 14 clausole e 6 allegati. In particolare, le clausole da 5 a 13 forniscono criteri specifici e verificabili per l’accessibilità delle diverse tipologie di ICT (Information and Communication Technology), ossia tecnologie, apparecchiature o sistemi e sottosistemi interconnessi di apparecchiature la cui funzione principale riguarda la creazione, l’elaborazione, la gestione, la visualizzazione, la trasmissione, la ricezione o lo scambio di dati o informazioni. Tali clausole sono così articolate:
- Clausola 5: requisiti generici, applicabili trasversalmente a tutte le tipologie di ICT;
- Clausola 6: requisiti per gli ICT che supportano la comunicazione bidirezionale in tempo reale (voce, Real-Time Text, videocomunicazione, total conversation);
- Clausola 7: requisiti per gli ICT con funzionalità video (sottotitoli, audiodescrizione);
- Clausola 8: requisiti per l’hardware;
- Clausola 9: requisiti per il Web;
- Clausola 10: requisiti per i documenti non web;
- Clausola 11: requisiti per il software non web;
- Clausola 12: requisiti relativi alle informazioni su prodotti e servizi;
- Clausola 13: requisiti per gli ICT che forniscono servizi di relay o di accesso ai servizi di emergenza.
La clausola 14 riguarda la conformità. I requisiti della norma sono autoesplicativi (self-scoping): sono introdotti da una precondizione, generalmente formulata come “Laddove l’ICT…” (“Where ICT…”), che determina se il requisito è applicabile. Se la precondizione è soddisfatta, deve essere soddisfatto anche il requisito corrispondente; se la precondizione non è soddisfatta, il requisito non è applicabile. L’Allegato C, di carattere normativo, stabilisce i mezzi sufficienti per determinare la conformità ai singoli requisiti
La versione attualmente armonizzata per la Web Accessibility Directive (WAD) è la EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), consultabile nel catalogo UNI. Nel sito ETSI (PDF) viene messa a disposizione la nuova versione della EN 301 549 V4.1.1 (2026-09).
Le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) sono le linee guida elaborate dal W3C – il consorzio internazionale che definisce gli standard del web – per rendere i contenuti digitali più accessibili alle persone con disabilità.
Le WCAG 2.2 comprendono 13 linee guida, organizzate secondo i quattro 4 principi fondamentali dell’accessibilità: percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto.
Per ciascuna linea guida, sono previsti criteri di successo verificabili. I criteri di successo sono suddivisi in tre livelli: A, AA e AAA. Il livello A richiede il soddisfacimento di tutti i criteri di successo di livello A; il livello AA richiede il soddisfacimento di tutti i criteri di livello A e AA; il livello AAA richiede il soddisfacimento di tutti i criteri di livello A, AA e AAA.
I criteri di successo sono ciò che determina la “conformità” alle WCAG. In altre parole, per essere conforme alle WCAG, il contenuto deve soddisfare i criteri di successo
La EN 301 549 recepisce le WCAG 2.2 come riferimento per i contenuti web e stabilisce inoltre requisiti di accessibilità per i documenti non web, il software e altre tipologie di prodotti e servizi ICT. Per i contenuti web, la EN 301 549 richiede la conformità ai requisiti WCAG 2.2 al livello AA.